Su suggerimento della Regione Toscana, il Comune di Borgo San Lorenzo ha emesso un'ordinanza apposita, in vigore fino al 30 settembre, che va ad aggiungersi agli altri provvedimenti regionali già in vigore come quello che vieta gli abbruciamenti di residui vegetali.
In particolare nell'ordinanza si fa riferimento a tre provvedimenti.
Nelle aree a coltura cerealicola o foraggera:
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i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti
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Nelle aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14):
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i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi Regionale in corso di validità.
Per le attività turistiche e ricettive:
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i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.