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Chi è e cosa fa il coordinatore della sicurezza nei cantieri

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Sicurezza nei cantieri Sicurezza nei cantieri © Optimamente.net
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Con la sigla CSP si fa riferimento al coordinatore in materia di sicurezza e di salute nella progettazione dell’opera, indicato anche come coordinatore per la progettazione. Si tratta, molto semplicemente, del soggetto a cui si rivolgono il responsabile dei lavori o il committente quando in un cantiere è previsto che operino diverse imprese, non per forza nello stesso momento. Una delle mansioni del CSP è quella di stilare il piano di sicurezza e di coordinamento; l’altra, invece, consiste nel redigere un fascicolo adattato all’opera e alle sue caratteristiche, in cui siano presenti le informazioni necessarie per la protezione e la prevenzione dai rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Il coordinatore per l’esecuzione

Un ruolo diverso è, invece, quello che viene ricoperto dal coordinatore in materia di sicurezza e salute nella realizzazione dell’opera, indicato anche con la sigla CSE o come coordinatore per l’esecuzione. A lui il responsabile dei lavori o il committente si rivolgono affinché, tramite azioni di controllo e di coordinamento adeguate, accerti che i lavoratori autonomi e le imprese esecutrici applichino le disposizioni di loro pertinenza indicate nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel caso in cui esso sia previsto, e al tempo stesso un’adeguata applicazione delle procedure di lavoro.

Che cosa fa il coordinatore per l’esecuzione

Ma ci sono anche altri lavori che spettano al coordinatore per l’esecuzione: per esempio l’organizzazione del coordinamento e della cooperazione delle attività fra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, e la loro informazione reciproca. Questa figura ha anche l’incarico di controllare il piano operativo di sicurezza, che deve essere considerato come complementare rispetto al piano di sicurezza e coordinamento: i due piani devono essere coerenti l’uno con l’altro. Quindi il coordinatore per l’esecuzione deve anche adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, e intervenire sul fascicolo per ciò che concerne l’evoluzione dei lavori. Pertanto, si deve occupare della valutazione delle proposte provenienti dalle imprese esecutrici che hanno la finalità di aumentare gli standard di sicurezza in cantiere e controllare l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici.

I corsi di formazione

I soggetti che ricoprono questa tipologia di incarico devono aver seguito un corso di formazione della durata di 120 ore in tema di sicurezza. L’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81 del 2008 è il riferimento normativo per le linee guida del programma del corso. Va ricordato che è previsto un aggiornamento corso sicurezza ogni cinque anni.

Le proposte di Progetto81

Progetto81 si occupa dell’organizzazione non solo dei corsi per coordinatore della sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore, ma anche dei corsi di aggiornamento della durata di 40 e di quelli con crediti formativi professionali per i periti industriali, i geometri, gli architetti e gli ingegneri.

Che cos’è e cosa fa Progetto81

Progetto81 si compone di uno staff di formatori, di consulenti e di professionisti che si occupano di sicurezza sul posto di lavoro in base al D. Lgs. n. 81 del 2008. Con più di un decennio di esperienza nel settore, il team supporta la clientela nel rispetto degli obblighi che la normativa impone. La formazione è il core business di questa realtà, grazie all’erogazione di corsi in house, in aula e online attraverso le piattaforme più moderne di e-learning, apprendimento a distanza.

Gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione

Il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a segnalare al responsabile dei lavori o al committente le eventuali inosservanze compiute dai lavoratori autonomi o dalle imprese rispetto alle disposizioni contenute negli articoli 94, 95, 96, 97 e 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Inoltre, può proporre la risoluzione del contratto, l’allontanamento dal cantiere dei lavoratori o delle imprese o la sospensione dei lavori. Se nessun provvedimento a proposito della segnalazione viene adottato dal responsabile dei lavori o dal committente, in mancanza di una motivazione adeguata, tale inadempienza deve essere comunicata dal coordinatore per l’esecuzione alla Direzione Provinciale del Lavoro che ha la competenza territoriale e all’Azienda Unità Sanitaria Locale. Qualora venga riscontrato un pericolo imminente e grave, le singole lavorazioni devono essere sospese fino a che non si rileva che le imprese coinvolte hanno eseguito gli adeguamenti necessari.

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