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Chiosco di Panicaglia. Atria e Ticci: "Si transenni subito la zona di pericolo"

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IL chiosco aperto e 'abbandonato' IL chiosco aperto e 'abbandonato' © Lega Mugello
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Spiegano i due consiglieri Lega: "La riteniamo un'azione necessaria (vista l'inadempienza fino ad oggi dimostrata) per quel manufatto prospiciente alla pubblica via motivo di pericolo per l'incolumità dei cittadini di Panicaglia. Poiché la struttura si trova accanto al campetto sportivo e all’area giochi frequentata da famiglie/bambini rappresenta un pericolo per l'incolumità della popolazione, perciò riteniamo sia compito dell'amministrazione comunale risolvere la situazione immediatamente.  E’ già passato anche troppo tempo senza intervenire. Meglio prevenire che poi dover piangere sulle disgrazie. Le foto parlano da sole.

Questo quanto proposto dai Consiglieri alla Giunta  dopo l’Interrogazione posta in Consiglio (si Allegano testo e risposta in merito).

Di seguito l'interrogazione presentata e in immagine la risposta dell'aministrazione:

INTERROGAZIONE ORALE E SCRITTA:
DEGRADO CHIOSCO PANICAGLIA”

I sottoscritti Consiglieri Francesco Atria e Claudio Ticci:

CONSIDERATO CHE:

- Nella frazione di Panicaglia è collocato in Via del Torricino un chiosco alimentare di mq. 63,24 già previsto nel piano comunale l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche  approvato con la delibera consiliare n. 60 del 29.9.2008 e confermato nel piano comunale  aggiornato approvato con delibera consiliare n. 45 del 28.12.18;

- il chiosco in questione è in condizione di grave degrado – come ben visibile dalle fotografie allegate – e da anni non viene più utilizzato. Nella fattispecie le porte e le finestre  sono ormai quasi del tutto divelte totalmente inefficaci a fermare chi intende introdursi  all’interno; ;

- nella fattispecie il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.86 del 29.12.2020 prevede all' art. 35 - Decadenza dell’autorizzazione, concessione di posteggio o “scia” - "Ai sensi  dell’articolo 127 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l’autorizzazione e  la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono: qualora il posteggio non  sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della legge regionale";

INTERROGANO IL SINDACO, LA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:

 Non essendoci nel regolamento articoli sulla decadenza dell'autorizzazione, concessione diposteggio o "scia" specifici dedicati ai chioschi se l'art. 35 si applica anche all'attività diqueste strutture "fisse";

 Se la mancata attività del chiosco per anni ha fatto comunque decadere l'autorizzazione all’esercizio del commercio sull'area di proprietà del comune nella frazione Panicaglia;

 Se per il chiosco in questione come previsto dal Regolamento è stato rilasciato l’atto formale rilasciato dal SUAP nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza e in tal caso qual'era la scadenza prevista;

 Se l'azienda titolare a suo tempo della autorizzazione è ancora attiva e ha mantenuto l’iscrizione al registro delle imprese; titolo indispensabile per il mantenimento dell'autorizzazione;

 Se è chiusa e come si è chiusa la diatriba giudiziaria tra l'impresa già titolare dell'autorizzazione e il comune;

 Come intende l'amministrazione intervenire per fermare il grave degrado del chiosco: se intende chiederne la rimozione o se invece ritiene che la struttura potrebbe essere rilanciata concedendo altresì l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ricordando che il regolamento pone altrimenti limiti. Infatti "Nell’ipotesi in cui la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uf ici edilizi comunali, la struttura non potrà consentire l’accesso al suo interno dei clienti; tale particolarità, infatti, è riservata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dal capo VI della leggeregionale 62/2018." Se nel caso di decisione positiva sul mantenimento della struttura il comune assegnerà il posteggio unitamente all’autorizzazione attraverso un apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Consigliere-Capogruppo Francesco Atria, Consigliere Claudio Ticci

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