Anche la redazione di OK!Mugello ha trasmesso, tramite la propria pagina Facebook la conferenza stampa di questa sera di Giuseppe Conte, che ha illustrato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi dei contenuti più importanti:
I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Per la scuola viene confermata la didattica in presenza (come via preferenziale) ma per le scuole secondarie superiori ci dovranno essere organizzazioni flessibili, ad esempio con ingresso posticipato a partire dalle 9 di mattina e magari includendo anche il pomeriggio (soprattutto per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici). In caso di criticità naturalmente rimarrà possibile la didattica a distanza previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze".
Sarà necessario esporre un cartello con il numero massimo di persone ammesse nei locali - "E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".
Per palestre e piscine il Dpcm concede una settimana di tempo per mettersi in regola con tutte le normative, poi i passi compiuti saranno valutati dalle autorità competenti, e se l'esito non sarà soddisfacente saranno sospese le attività.
Di variabile interpretazione invece la sintesi delle misure adottate in linea generale per gli sport per il quale sarà dunque necessario attendere la pubblicazione del testo integrale del nuovo decreto. Nel frattempo vi riportiamo le sue parole:
"Rimane vietato lo sport di contatto (come ad esempio il calcio o il basket, ndr) a livello amatoriale.
Inoltre non sono consentite gare e competizioni dell' attività sportiva dilettantistica di base.
Saranno però consentite attività di forma individuale e rimarranno consentite, come adesso, le attività sportive a livello professionistico afferenti alle varie federazioni"
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro". "Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
"Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L'apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.