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Nuova legge regionale per i servizi erogati in farmacia. Approvazione in commissione sanità

La proposta di legge modifica la legge regionale 16/2000, con l’obiettivo di adeguarla al decreto legislativo 153/2009, che ha introdotto...

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Foto di repertorio - Farmacia Foto di repertorio - Farmacia © OkNews24
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Firenze, 9 ottobre 2024 - Questa mattina, dopo un lavoro approfondito in commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), è stata licenziata la proposta di legge che disciplina i nuovi servizi erogati in farmacia. L’atto ha ottenuto un voto favorevole a maggioranza e sarà sottoposto a votazione definitiva nella prossima seduta del Consiglio regionale.

La proposta di legge modifica la legge regionale 16/2000, con l’obiettivo di adeguarla al decreto legislativo 153/2009, che ha introdotto per la prima volta il concetto di “farmacia dei servizi”. Nel corso degli ultimi 15 anni, le normative nazionali hanno permesso alle farmacie di erogare una gamma di prestazioni, che vanno dalla diagnostica strumentale ai servizi cognitivi, già disponibili nel 40% delle strutture toscane. La Regione ha inoltre utilizzato le farmacie per la gestione delle tessere sanitarie, le vaccinazioni contro il COVID-19 e l’influenza, e per l’effettuazione di tamponi durante la pandemia. L'intento è di integrare e chiarire le norme nazionali, dove necessario.

I punti chiave della proposta di legge si articolano attorno a tre aspetti fondamentali. Il primo riguarda la tipologia delle attività erogabili, limitata ai servizi sanitari previsti dalla normativa vigente e alla diagnostica da sangue capillare certificata per le specifiche strumentazioni utilizzate.

Il secondo punto concerne le caratteristiche dei locali, stabilendo che le attività aggiuntive possano svolgersi sia all’interno della farmacia che in locali esterni dedicati esclusivamente alle attività della “farmacia dei servizi”. Questi spazi devono essere separati dagli altri locali e garantire la riservatezza degli utenti, con l'obbligo di essere autorizzati e ubicati nella sede farmaceutica. È vietato l'uso di aree o strutture esterne, come gazebo o prefabbricati, salvo eccezioni autorizzate dall'Autorità competente.

Infine, un aspetto rilevante della proposta di legge sottolinea la responsabilità del farmacista (titolare o direttore), che deve installare e mantenere le apparecchiature utilizzate. Il farmacista sarà responsabile anche per eventuali errori nei risultati analitici, quando questi siano attribuibili a mancanze nella installazione, nella taratura e nella manutenzione delle attrezzature. Inoltre, il farmacista dovrà garantire il rispetto della riservatezza degli utenti.

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