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Controversie tra Utenti e Operatori dei servizi di telecomunicazioni. Come difendersi

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La nostra società è sempre più legata alla tecnologia e alle comunicazioni, in quanto determinanti per la nostra vita quotidiana. A volte ci sentiamo impotenti quando incappiamo in un disservizio, errate fatturazioni oppure servizi non richiesti attivati dai gestori e operatori di telecomunicazioni. A questo proposito, grazie alla disponibilità dell'Avvocato Filippo Muzzolon (www.msr-law.com), ci spiega come poter utilizzare al meglio gli organi di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito locale denominati Co.Re.Com. Avvocato Filippo Muzzolon cosa sono i Co.Re.Com? I Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) sono previsti dalla legge Maccanico (n. 249/1997) istitutiva dell’Agcom, disciplinati però specificamente da leggi delle singole Regioni. Gli utenti (consumatori, aziende e professionisti, ossia qualsiasi soggetto che non fornisca a sua volta reti o servizi di comunicazione elettronica) possono rivolgersi a tali organi, gratuitamente, per risolvere un problema insorto con i propri gestori/operatori di servizi di telecomunicazioni (telefonia, internet e pay-tv). In che modo gli utenti privati o aziende possono far valere le proprie ragioni? Attraverso la procedura della conciliazione. La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutate da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione. Una volta effettuato almeno un reclamo formale al gestore/operatore da parte dell’utente, quest’ultimo, personalmente o tramite l’assistenza di un legale o di un associazione di consumatori, potrà presentare un’istanza al Co.Re.Com competente per territorio che provvederà ad avvertire l’operatore/gestore coinvolto, fissando una data in cui le parti tenteranno la conciliazione. L’utente a tal proposito dovrà compilare un modello (denominato UG) e trasmetterlo compilato, secondo le modalità stabilite e reperibili sul sito del Co.Re.Com competente per territorio. In caso di raggiunto accordo, verrà redatto un verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti e dal conciliatore. Tale verbale costituisce titolo esecutivo ossia titolo per poter procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato rispetto degli accordi presi. In caso, invece, di esito negativo verrà redatto verbale di mancato accordo. Nel caso di mancato accordo come possiamo procedere? Se le parti non riescono a trovare un accordo è possibile attivare la procedura di definizione della controversia. Si tratta di una procedura alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. E’ possibile attivare questa procedura solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione (obbligatorio) abbia avuto esito negativo. Con tale procedura il Co.Re.Com viene incaricato di decidere nel merito del contenzioso. La procedura di definizione della controversia può essere attivata a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e che per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l’Autorità giudiziaria. È importante sapere che la competenza del Corecom non comprende in alcun modo la valutazione di richieste di risarcimento danni. La decisione, pertanto, riguarderà esclusivamente ciò che concerne l’applicazione del contratto di fornitura del servizio (indennizzi, storni e rimborsi di fatturazione). Dovrà essere compilato l’apposito modulo (denominato GU14, reperibile sul sito del Co.Re.Com competente per territorio) e dopo una verifica di questa sull’ammissibilità dell’istanza, verrà comunicato alle parti l’avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento. In alcuni casi, le parti potranno essere convocate per un’udienza di discussione della controversia alle quali compariranno personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante. Le parti potranno anche farsi rappresentare da legali o soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia. Al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redigerà sintetico processo verbale. Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia verrà trasmessa all’Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà convocare le parti per un’ulteriore udienza. L’atto vincolante con il quale è definita la controversia sarà notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell’Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Durante la procedura di reclamo, di conciliazione o di definizione se l’operatore sospende l’erogazione del servizio o mette in atto comportamenti ritenti scorretti è possibile presentare istanza (tramite compilazione del modello GU5) per l’adozione di un provvedimento temporaneo.

Avvocato Filippo Muzzolon

Conseguita la laurea in Giurisprudenza – diritto societario –presso l’Università degli Studi di Genova, nel gennaio 2006 si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Genova collaborando con un importante Studio Legale. Dal 2008 si trasferisce a Firenze diventando il responsabile dell’ufficio legale di una nota società operante nel campo dell’impiantistica e delle energie rinnovabili. Dal 2014 è tornato all’attività libero professionale, svolgendo attività in campo giudiziale e stragiudiziale in ambito civilistico, principalmente nel settore commerciale e  dei vari ambiti attinenti alla vita dell’impresa e delle società. Fornisce assistenza e consulenza anche in lingua inglese. Studio legale Muzzolon Via dei Rossi 114 - 50018 Scandicci (FI) mail:[email protected] tel/fax 055.9335979

 

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