
Sale la temperatura dello scontro politico a Vaglia. Dopo che nei giorni scorsi il candidato Pd (Guido Sacconi) aveva attaccato con una nota il sindaco Borchi accusandolo di illegittimità per approvare ora il Piano Strutturale (clicca qui per l'articolo di OK!Mugello) ora è il professor Armando Mannino (già presidente dell'associazione Vaglia Incontra (e già altre volte critico nei confronti dell'amministrazione Borchi) ad inviare una lettera al Prefetto di Firenze, denunciando quella che anche lui ritiene l'illegittimità di approvare adesso gli strumenti urbanistici:
LETTERA APERTA AL PREFETTO DI FIRENZE Vaglia, 8 aprile 2019 All'Illustre Signor Prefetto di Firenze Oggetto: Approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Vaglia (delibere del Consiglio comunale del 5 aprile 2019 e convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 9 aprile p.v.): violazione dell’art. 38, c. 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e degli articoli 1, 3, 49 e 51 della costituzione. Con decreto del 22.03.2016 prot. n. 42590, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di Vaglia. Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 267 del 2000 a partire dalla suddetta data i Consigli comunali possono adottare soltanto gli atti “urgenti e improrogabili”. Ciononostante il Consiglio del Comune di Vaglia, previa convocazione da parte del Sindaco sig. Leonardo Borchi, ha deliberato nella seduta del 5 aprile u.s. sulle “osservazioni” al Piano Strutturale e sulla maggior parte di quelle relative al Piano Operativo. A seguito del venir meno del numero legale, la votazione sulle rimanenti “osservazioni” è stata rinviata alla seduta del prossimo 9 aprile. Il Consiglio di Stato, I Sez., 15.10.2003, n. 2955, ha stabilito in ordine all’art. 38, c. 5, sopra menzionato, che “i limiti alla potestà deliberativa del Consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo..., trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe invero restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni, che in alcuni casi potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo”. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7.02.2006 aggiunge che scopo della norma “è quello di evitare nel periodo transitorio del rinnovo dell’organo elettivo che quest’ultimo sia indotto ad emanare atti che incidono sulla libera formazione della volontà elettorale dei cittadini, alterando la par condicio tra le forze politiche partecipanti alla campagna elettorale”. Il Piano Strutturale e il Piano Operativo hanno una elevata rilevanza politica, perché incidono sull’assetto del territorio del Comune per i prossimi venti anni, delocalizzano il servizio scolastico favorendo gli abitanti del capoluogo a scapito di tutti gli altri, avvantaggiano nelle scelte urbanistiche alcuni soggetti e ne penalizzano altri. Hanno quindi per loro stessa natura una intrinseca idoneità ad allargare e rinsaldare il consenso elettorale, alterando la dialettica tra le forze politiche in reciproca competizione. Non a caso la conclusione dei relativi procedimenti entro la fine della consiliatura era stata predeterminata fin dall’iniizio ed è stata mantenuta pur in mancanza dei necessari requisiti di approfondimento e di completezza delle analisi, nonché del diritto di partecipazione effettiva alla definizione dei loro contenuti da parte della popolazione. L’approvazione in corso del Piano Strutturale e del Piano Operativo è inoltre del tutto priva dei requisiti di urgenza e di improrogabilità stabiliti dall’art. 38, c.5. Urgenti e improrogabilili sono “soltanto quegli atti con i quali il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo o che impingono diritti primari dell’individuo” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 3.02.2004 n. 382; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 22.12.2009 n. 2194). Tra gli atti urgenti e improrogabili non rientra l’adozione di Varianti al Piano strutturale e del Piano Operativo (TAR Trieste, Sez. II, 15.12.2011 n. 559), che sono atti discrezionali non vincolati. Le decisioni che il Consiglio in carica del Comune di Vaglia si accinge ad adottare ledono inoltre la sfera di competenza propria del Consiglio che sarà eletto il prossimo mese di maggio (in tal senso TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 22.12.2009, n. 2194). Queste irregolarità si aggiungono alle numerose violazioni della legge regionale n. 65 del 2014, già denunziate con l’osservazione al Piano strutturale trasmessa al Sindaco di Vaglia il 10.12.2018, prot. n. 10808, qui allegata. Il comportamento del sindaco e della maggioranza consiliare, che di fatto altera profondamente il corretto svolgimento della campagna elettorale, comporta la lesione del principio democratico (art. 1 cost.), della partecipazione dei cittadini associati in partiti alla determinazione della politica nazionale (art. 49) cost., del diritto dei cittadini di accedere alle cariche elettive in condizione di eguaglianza (art. 51 cost.) e in generale del principio di uguaglianza nella partecipazione alla vita politica del Comune. Mi rivolgo pertanto a Lei, nell’esercizio dei poteri che l’ordinamento Le attribuisce, per garantire il rispetto dell’art. 38, c.5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dei suddetti principi costituzionali. Distinti saluti
nonnoBeppe
E non solo. Insulti pesanti, accomunare gli oppositori a zecche e/o scarafaggi. Cancellare i post. Complimenti a tutta la squadra!