La giudice Apostolico di Catania non ha convalidato il trattenimento di immigrati clandestinamente. Il Governo contesta quel provvedimento giudiziario. Le opposizioni e l'ANM contestano il Governo. Gli organi di informazione sono allineati ai loro "datori di lavoro". Abbiamo quindi a disposizione solo posizioni ideologiche radicali.
Per chi non è navigato nel mondo del diritto è difficile orientarsi, e si allinea a priori ai suoi soliti riferimenti. La questione è prevalentemente giuridica.
E in questo hanno ragione gli oppositori a dire che il Governo ne sta facendo indebitamente una questione politica, ma ha ragione anche il Governo a dire che l'opposizione ne fa altrettanto indebitamente una questione politica.
La sentenza è contestabile proprio dal punto di vista giuridico. Seppure con argomentazioni non del tutto pacifiche.
Vediamo, per quanto ho potuto leggere.
La giudice non ha convalidato un provvedimento di limitazione della libertà personale di persone che sono entrate nel territorio nazionale senza il permesso delle autorità, in violazione di un decreto legge emanato dal Governo.
Art. 77 C. : "... il Governo adotta, ... provvedimenti ... con forza di legge...". I Decreti legge del Governo hanno quindi forza di legge, seppure provvisoriamente e sottoposti alla condizione della successiva convalida del Parlamento..
Art. 101 C. : "... I giudici sono soggetti soltanto alla legge."
I decreti legge hanno forza di legge. I giudici sono soggetti alla legge.
La domanda quindi è: può un giudice disapplicare la legge? Lo può fare invocando a motivazione che tale legge è contraria alla Costituzione e/o alle norme europee?
Io dico che non lo può fare perchè negli ordinamenti giuridici degli stati nazionali (così come contenporaneamente concepiti) vige il principio supremo del "Superiorem non recognoscens", ossia che l'ordinamento interno allo stato nazionale non riconosce poteri superiori a quelli dei propri organi legislativi.
Se un giudice ritiene che una norma di legge sia contraria alla Costituzione ne deve chiedere la valutazione della Corte costituzionale, ma non può di propria iniziativa porla in condizione di inefficacia.
Se una norma di legge è contraria alle norme europee si è passibili di contestazioni da parte del Governo europeo, ma un giudice non può di propria iniziativa disapplicare la legge.
Marco Nardini