Premessa: Il titolo è virgolettato perché il sensazionalismo giornalistico ha assegnato il carattere di "riforma" a un semplice aggiustamento. Mi limito ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze
Abuso d'ufficio: Art. 323 cp: "... il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ... , in violazione di specifiche regole ... dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ... procura ... un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, ...". La norma tutela opportunamente un interesse pubblico. Purtroppo però le sue passate riforme non hanno sortito alcunché di buono, perché la polizia e le procure hanno continuato ad applicare in modo abnorme il concetto di "margini di discrezionalità", non riconoscendone quasi nessuno ad amministratori e funzionari pubblici.
E' poi accaduto che questi "margini di discrezionalità" siano stati riconosciuti in sede di giudizio penale (quasi tutti i processi intentati si sono conclusi con l'archiviazione), ma a quel momento l'amministratore e/o il funzionario era già stato martirizzato. A quel punto era già stata determinatamente indotta negli organismi della pubblica amministrazione la paura della firma, con conseguenti danni per la collettività. Danni che, nella giusta comparazione dei contrapposti interessi in gioco, si sono rivelati molto più rilevanti dei benefici prodotti dalle poche condanne. La dottrina giuridica ha quindi dovuto rilevare che il testo non è riformabile adeguatamente, ossia in modo idoneo a conseguire il fine che si propone.
Ciò è dovuto quasi esclusivamente al fatto che la polizia e le procure non si sono fatte carico delle giuste intenzioni del legislatore e hanno applicato la norma estendendone a dismisura la portata, nonostante le sentenze a loro avverse. Per questo motivo il legislatore si è trovato a dover scegliere fra i danni provocati dalla norma vigente e i danni (ancorché in potenza) derivanti dall'assenza della norma, e ha fatto pendere la bilancia della Giustizia verso la cancellazione. Che poi questa scelta torni comoda a qualche tornaconto personale è un'altra questione, non inficia il ragionamento etico/giuridico.
Traffico di influenze: Art. 346/bis cp. "Chiunque, fuori dai casi di concorso ... indebitamente fa dare o promettere ... utilità, ... ".
Anche qui vale quanto detto sopra per l'abuso d'ufficio circa la portata che polizia e procure hanno dato al testo normativo.
La sanzione penale è opportuna nei casi di "concorso" (quando uno partecipa, da' un qualsiasi contributo, anche non materiale), in cui chi concorre risponde pienamente come e quanto l'agente materiale. Non lo è fuori da questi casi. Ma nei casi di concorso si applica al concorrente la stessa pena di chi ha tenuto la condotta trasgressi, non occorre una norma penale ulteriore.
Gli inquirenti hanno fatto rientrare in questa norma anche condotte che avevano poco di disdicevole e finanche di lodevoli. Ad esempio: un amministratore locale promuove le aziende del proprio territorio e parlando con terzi dice che chiederà aiuto al consigliere/assessore regionale o deputato/senatore di riferimento. Qui entra in gioco l'applicazione espansiva eccessiva data da polizia e procure alla parola "indebitamente" del testo normativo. Quand'è che l'intercessione è debita o indebita? La scelta delle procure di ampliare a dismisura la portata di "indebitamente" ha indotto il legislatore a fare la scelta che ha fatto.
Anche in questo caso, come per l'abuso d'ufficio, ci sarà qualche tornaconto personale ma il ragionamento giuridico non può tenerne conto.
In conclusione abbiamo:
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Un intervento normativo che viene definito impropriamente "riforma" perché si tratta di semplice aggiustamento di poche norme penali che così come sono portano più danni che benefici. Sì i giornali debbono vendere ma il sensazionalismo giornalistico ha assunto dimensioni eccessive, fino a travisare i fatti. Sarebbe opportuna una bella ridimensionata;
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Le valutazioni politiche della così detta "riforma della Giustizia" sono state espresse per posizioni preconcette, senza un'adeguata considerazione giuridica in rapporto all'etica, al sentire diffuso, all'animo popolare. Ancora una volta è prevalso il radicalismo di cartello associazionistico rispetto agli interessi reali delle persone.